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Decreto fiscale: sintesi e novità

25.10.18 - Il D.L. 119/2018, noto come “Decreto fiscale”, è in vigore da ieri 24 ottobre 2018. Una sintesi delle principali novità introdotte.

 

 

Definizione agevolata dei PVC

 

Sintesi delle novità

È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.

 

Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le sanzioni non sono mai dovute.

 

Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.

 

Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.

 

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.

 

Date rilevanti

Possono essere oggetto di definizione i PVC consegnati entro il 24-10-2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

 

La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31-05-2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).

 

Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31-05-2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).

 

Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31-12-2015, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.

 

 

 

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Sintesi delle novità

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.

 

Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:

le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24-10-2018

gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24-10-2018

 

La definizione di perfeziona con il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.

 

Date rilevanti

Sono definibili gli atti notificati entro il 24-10-2018.

 

Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.

 

Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23-11-2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.

 

È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.

 

 

Rottamazione TER

 

Sintesi delle novità

I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.

 

L’integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l’agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando bollettini di pagamento.

 

Date rilevanti

Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01-01-2000 al 31-12-2017.

 

Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30-04-2019.

 

Entro il 30-06-2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.

 

Gli importi devono essere versati entro il 31-07-2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31-07 e il 30-11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

 

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.

 

 

Stralcio delle mini-cartelle

 

Sintesi delle novità

I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.

 

Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24-10-2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

 

Date rilevanti

Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01-01-2000 al 31-12-2010.

 

 

 

Definizione delle liti pendenti

 

Sintesi delle novità

Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

 

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l’importo è ulteriormente ridotto ed è pari a ⅕ del valore della controversia.

 

Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.

 

Date rilevanti

Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24-10-2018.

 

Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24-10-2018.

 

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31-05-2019.

 

Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31-07-2020.

 

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24-10-2018 e il 31-07-2019.

 

Fonte: www.ecnews.it

 

 

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