Dichiarazione Integrativa e Modello Unico/2016

29.11.16 - L’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare n. 42/E/2016 consente al contribuente che si accorge di aver commesso degli errori o delle omissioni nella compilazione del Modello Unico/2016 (purché inviato entro il 30 settembre 2016), di presentare una Dichiarazione Integrativa con la quale apportare le dovute correzioni.

 

Ecco nel dettaglio cosa c’è da sapere:

 

Dichiarazione Integrativa - scadenza e sanzioni

La Dichiarazione Integrativa può essere presentata entro il 29 dicembre 2016 (ossia entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario del 30 settembre 2016) per correggere errori o omissioni nella compilazione del Modello Unico/2016 da cui derivano un maggior debito o minor credito d’imposta per il contribuente.

 

Oltre a rispettare questo termine di scadenza, al contribuente è chiesto il versamento di una sanzione pari a 27,78 euro (ossia 1/9 della sanzione minima prevista di 250 euro).

 

Qualora il contribuente si trovi in una situazione di maggior debito rispetto a quanto dichiarato nel Modello Unico/2016, oltre all’importo dovrà pagare un’ulteriore sanzione “per omesso versamento” (pari al 30% della somma), su cui è possibile applicare il ravvedimento operoso.

 

Nota: È importante non confondere le scadenze e le sanzioni previste per la Dichiarazione Integrativa con quelle della presentazione tardiva del Modello Unico/2016.

 

Modello Unico/2016 integrativo (a sfavore) - scadenza e sanzioni

Il termine ordinario per la presentazione al fisco del Modello Unico/2016, riferito al periodo d’imposta 2015, è stato il 30 settembre 2016.

 

Il contribuente che ha saltato questa scadenza può presentare entro il 29 dicembre 2016 un Modello Unico Tardivo, per il quale è prevista una sanzione pari a 25 euro (1/10 di quella minima prevista per l’omessa dichiarazione).

 

Il legislatore fiscale considera tardiva (e quindi valida) la dichiarazione non presentata entro il termine ordinario ma, comunque, trasmessa entro i 90 giorni successivi, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2 comma 7 DPR 322/1998).

 

Omessa Dichiarazione

Se il Modello Unico/2016 viene presentato oltre il 29 dicembre 2016, è da considerarsi come un’omessa dichiarazione dei redditi per la quale è prevista (D.Lgs. n. 158/2015) una sanzione che va da 250 euro a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

 

Scarica qui il pdf sulla Dichiarazione Integrativa.

Studio Associato Azzollini Caporale Ferrario

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